Cass. civile, sez. I del 2000 numero 791 (25/01/2000)


L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore medesimo; essa quindi, in caso di suo vittorioso esercizio, ha l'effetto tipico (non già di travolgere quell'atto, ma solo) di determinarne l'inefficacia nei confronti del creditore, per consentirgli di esercitare, sul bene che dell'atto aveva formato oggetto, l'eventuale successiva azione esecutiva per la realizzazione del credito che sia eventualmente rimasto inadempiuto.

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