Cass. civile, sez. I del 1998 numero 8681 (01/09/1998)


La conoscenza, da parte del notificante, del luogo di residenza (o dimora) effettiva del destinatario dell' atto ne comporta l' obbligo di eseguire la notifica in tale luogo (non potendo operare, nei suoi confronti, la più rigorosa disciplina di cui all' art. 44 cod. civ. in tema di opponibilità del trasferimento della residenza), attesa la efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, superabile con ogni mezzo di prova idoneo a dimostrare la volontaria dimora di un soggetto in luogo diverso.

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