Cass. civile, sez. I del 1997 numero 9522 (29/09/1997)


La facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, in ipotesi di subappalto senza autorizzazione dell' Amministrazione committente, è concessa, dall' art. 2 "quinquies" della legge n. 726 del 1992, in esclusivo favore dell' Amministrazione stessa, nel cui interesse la norma è dettata.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1997 numero 9522 (29/09/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti