Cass. civile, sez. I del 1997 numero 9310 (19/09/1997)


La disciplina di cui all' art. 1428 cod. civ. (applicabile, in virtù della previsione di cui all' art.1324 cod. civ. anche ai negozi unilaterali), secondo la quale l' errore, per assumere rilievo quale causa di invalidità del negozio giuridico, deve essere essenziale e riconoscibile, si rende applicabile anche in relazione alla dichiarazione unilaterale di volontà, contenuta in una dichiarazione annuale ai fini I.V.A., con la quale il contribuente opti per il regime semplificato di contabilizzazione delle operazioni esenti ai sensi dell' art. 36 bis, del D.P.R. 29 settembre 1972, n. 633, ed in relazione alla quale il contribuente deduca che la stessa costituisca il risultato di un errore da lui commesso.

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