Cass. civile, sez. I del 1997 numero 1851 (03/03/1997)


L'azione del promittente venditore diretta a far dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare per l'omessa osservanza da parte del promittente compratore del termine essenziale di stipulazione del contratto definitivo, quando non sia accompagnata dall'istanza di risarcimento del danno, non è preclusiva della facoltà della parte adempiente di ritenere la caparra ai sensi dell'art. 1385 cod. civ., secondo comma, giacché la risoluzione del contratto cui si riferisce il successivo comma dello stesso articolo, per attribuire alla parte che voglia domandarla il diritto al risarcimento del danno secondo le regole generali (con il connesso rischio che esso risulti in concreto inferiore alla caparra ricevuta) è quella che consegue all'esercizio dell'azione costitutiva, di cui all'art. 1453 cod. civ.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1997 numero 1851 (03/03/1997)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti