Cass. civile, sez. I del 1996 numero 7604 (19/08/1996)


La disposizione di cui all' art. 1218 cod. civ. pone a carico del debitore l' onere della prova di non aver potuto adempiere l' obbligazione o di non aver potuto eseguire esattamente e nel tempo previsto la prestazione dovuta per cause a lui non imputabili. La prova della non imputabilità dell' inadempimento - la quale non può consistere nella semplice difficoltà o nella sopravvenuta maggiore onerosità della prestazione - deve essere piena e completa e deve comprendere anche la dimostrazione della mancanza di colpa, sotto qualsiasi profilo, del debitore, dovendosi, in mancanza, presumere nel medesimo la sussistenza di tale elemento soggettivo.

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