Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2693 (26/03/1996)


Il danno, che venga subito a causa di rottura in tubazioni di opera idraulica, e che venga ascritto a mera negligenza della P.A. nell'individuare ed eliminare il guasto, non è qualificabile come dipendente dall'opera medesima, ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 lett. e, r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, non coinvolgendo scelte e valutazioni inerenti alla sua progettazione, costruzione e manutenzione. Ne consegue che la domanda di risarcimento di detto danno esula dalla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche e resta soggetta alle comuni regole di competenza.

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