Cass. civile, sez. I del 1996 numero 2689 (26/03/1996)


Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, opposto dal fallito prima dell'inizio della procedura concorsuale, non è nè nullo nè annullabile, ben potendo mantenere validità nei confronti dell'ingiunto dopo la fine della procedura concorsuale, ma integra una situazione estranea al concorso fallimentare e come tale priva di effetti nei confronti della massa passiva dei concorrenti. All'inefficacia del decreto nei confronti della massa consegue altresì l'inefficacia (inopponibilità) dell'ipoteca giudiziale iscritta, e ciò in quanto il titolo provvisorio, in virtù del quale la garanzia reale era stata iscritta, non è più suscettibile di diventare definitivo nei confronti della massa stessa.

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