Cass. civile, sez. I del 1995 numero 8952 (19/08/1995)


In tema di responsabilità civile del magistrato, l'art. 13 l. n. 117 del 1988, nel prevedere l'azione diretta nei confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, in caso di reati commessi dal magistrato medesimo nell'esercizio delle proprie funzioni, si pone su di un piano diverso da quello delle ipotesi di responsabilità contemplate dagli art. 2 ss. della legge stessa e si riferisce a fattispecie che presentino - rispetto all'ipotesi di dolo di cui all'art. 2 - un ulteriore connotato, rappresentato dalla costituzione di parte civile nel processo penale eventualmente instaurato a carico del magistrato, ovvero da una sentenza penale di condanna del medesimo, passata in giudicato; con la conseguenza che qualora si prospetti, pur in difetto di tali presupposti, di aver subito un danno ingiusto per compimento di reati da parte di magistrati nell'esercizio delle loro funzioni (nella specie, per avere, secondo l'attore, un p.m. ed un g.i.p. rispettivamente richiesto e disposto l'archiviazione di un procedimento penale a carico di magistrati di altro distretto, omettendo di rilevare i reati, che questi avrebbero commesso nell'occuparsi del procedimento per omicidio colposo in danno del figlio dell'attore, e di svolgere l'istruttoria al riguardo richiesta dal medesimo attore), la relativa domanda non si sottrae al giudizio di ammissibilità previsto dall'art. 5 della richiamata legge, in quanto ove (il preteso) danneggiato possa liberamente agire in giudizio civile (in via alternativa o cumulativa nei confronti del magistrato e dello Stato), semplicemente prospettando ipotesi di reato a carico del magistrato, risulterebbero completamente vanificati le limitazioni ed il "filtro" imposti dalla legge all'ammissibilità dell'indicata azione.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1995 numero 8952 (19/08/1995)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti