Cass. civile, sez. I del 1995 numero 884 (25/01/1995)


Nell' interpretazione del contratto collettivo norma fondamentale è quella dettata dall' art. 1362, primo comma, del codice civile, con la conseguenza che ove le espressioni usate nel contratto siano di chiara e inequivoca significazione, resta superata la necessità del ricorso agli ulteriori criteri contenuti negli articoli successivi ed in particolare a quello dell' art. 1363 del codice civile.

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