Cass. civile, sez. I del 1995 numero 8820 (11/08/1995)


Nel servizio bancario delle cassette di sicurezza, la clausola del contratto che dispone che l'uso delle cassette e' concesso per la custodia di cose di valore complessivo non superiore ad un certo limite e che comporta l'obbligo dell'utente di non conservare nella cassetta cose aventi nel complesso valore superiore a detto limite, in correlazione con l'altra che, in caso di risarcimento del danno verso l'utente, dovra' tenersi conto della precedente clausola, si qualifica come attinente alla limitazione della responsabilita' sotto il profilo della limitazione del risarcimento dovuto ed e', pertanto, nulla ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 1229 comma 1 cod.civ..

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