Cass. civile, sez. I del 1995 numero 1114 (01/02/1995)


In tema di appalto di opere pubbliche,l'art. 345 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.F, ove stabilisce la percentuale del residuo corrispettivo dovuta all'impresa appaltatrice per il caso di esercizio da parte del committente della facoltà di recesso, regola i crediti pecuniari derivanti da detto atto legittimo dell'Amministrazione, e, pertanto, nella diversa ipotesi della responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione medesima per inadempimento, può essere utilizzato quale parametro per la determinazione del lucro cessante dell'appaltatore, ma non incida sulla natura di credito di valore del corrispondente diritto del danneggiato, implicante la computabilità, in sede di liquidazione, del sopravvenuto deprezzamento della moneta.Il credito risarcitorio per inadempimento contrattuale si trasforma in credito pecuniario per effetto e dal momento della quantificazione giudiziale. Ne consegue che la sua estinzione per compensazione, in ragione di coesistenza con credito pecuniario del danneggiante verso il danneggiato, può verificarsi, ai sensi dell'art. 1243 COD.CIV., esclusivamente alla data di detta liquidazione giudiziale e con riferimento alla somma da essa risultante,rimanendo preclusa ogni possibilità di far retroagire in compensazione medesima e data anteriore (con perdita per l'avente diritto della computabilità della svalutazione monetaria successivamente sopravvenuta).

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