Cass. civile, sez. I del 1994 numero 8497 (18/10/1994)


Nel rapporto che, sulla base di una cessione dei futuri crediti di un' impresa, a scopo di finanziamento (cosiddetto "factoring"), si instaura tra la società finanziaria, che anticipa al cedente le somme dei singoli crediti che man mano le sono ceduti, ed il debitore ceduto, che, con la comunicazione del contratto di cessione ("factoring"), deve pagare al cessionario i debiti via via contratti con il cedente, il predetto debitore può anche essere tenuto, soprattutto se a ciò si è obbligato, a confermare volta per volta l' esistenza dei crediti ceduti, in modo da consentire le operazioni di finanziamento per le quali il contratto di factoring è stato stipulato, assumendo, così, la responsabilità dei danni prodotti dalla sua eventuale inosservanza dell' obbligo; se tuttavia, in mancanza di un espresso accordo sul contenuto e le modalità del dovere di informazione del debitore, la società finanziaria abbia dato seguito alle operazioni di finanziamento solo dopo specifico interpello del debitore ceduto ed espressa e specifica conferma dei singoli crediti da parte di questo, nessuna responsabilità può a quest' ultimo derivare per il silenzio sulla esistenza di alcuni dei crediti ceduti perché, risolvendosi in un comportamento difforme da quello che l' altra parte avrebbe dovuto attendersi, secondo la prassi, tale silenzio non può assumere il significato positivo di conferma dei crediti ceduti ma semmai il significato contrario, alla stregua del generale principio secondo cui il silenzio, nei rapporti negoziali, può assumere il significato di implicita comunicazione di situazioni rilevanti solo quando sia in tal senso percepibile da entrambe le parti.

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