Cass. civile, sez. I del 1994 numero 654 (22/01/1994)


La deliberazione con cui l' assemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata anziché disporre un aumento di capitale in senso proprio, con conseguente sottoscrizione facoltativa dei soci, elevi la quota sociale imponendone - in contrasto con il combinato disposto dagli artt. 2521 e 2532, secondo comma, cod. civ., a tenore del quale va esclusa la necessaria eguaglianza delle quote - la sottoscrizione per la relativa entità, pena l' espulsione del socio in caso di mancato adeguamento ad essa della partecipazione, deve ritenersi nulla, a norma dell' art. 2379 cod. civ. - e non già annullabile, - integrando una deviazione dallo scopo essenziale del rapporto societario, in quanto la permanenza nella società non puo essere condizionata ad ulteriori conferimenti, oltre quello originario, e il rapporto medesimo non può sciogliersi, limitatamente a un socio, se non per ragioni che, a parte la morte, siano riconducibili alla volontà (recesso) o alla responsabilità (esclusione) del soggetto.

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