Cass. civile, sez. I del 1994 numero 11017 (21/12/1994)


La consapevole e fraudolenta attività del socio di maggioranza volta al perseguimento dell' unico fine di trarre un vantaggio personale a danno degli altri azionisti si concreta nella inosservanza dell' obbligo di fedeltà allo scopo sociale o del dovere di correttezza e buona fede e rende, perciò, annullabile la delibera adottata con il voto determinante del predetto socio solo se questo, attraverso l' approvazione della delibera, abbia perseguito il fine unico di realizzare il proprio utile, con danno per i soci di minoranza e senza vantaggio per l' interesse sociale.

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