Cass. civile, sez. I del 1993 numero 1027 (28/01/1993)


Il conferimento di un bene immobile da parte di un socio di una società di fatto alla società, in mancanza di un atto formale, vale come conferimento non in prorpietà, ma in uso, per cui è al valore d'uso che dev'essere ragguagliata la liquidazione della quota chiesta, ex art. 2289 cod. civ., dal sociouscente.

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