Cass. civile, sez. I del 1991 numero 5123 (08/05/1991)


Il gruppo di imprese non costituisce un soggetto giuridico o comunque un centro di interessi autonomo rispetto alle societa' collegate e, pertanto, anche ai fini della responsabilita' degli amministratori - quando manchi la prova di un accordo fra le varie societa', diretto a creare un' impresa unica, con direzione unitaria e patrimoni tutti destinati al conseguimento di una finalita' comune e ulteriore , va valutato il comportamento che la legge e l' atto costitutivo impongono rispetto alla societa' di appartenenza, talche' essi rispondono verso la medesima societa' della inosservanza dei loro doveri, senza che sia possibile, compensare, in una valutazione globale del loro comportamento, il pregiudizio cagionato a quest' ultima, per effetto di mala gestio, col corrispondente vantaggio di altra societa' del gruppo

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