Cass. civile, sez. I del 1990 numero 7998 (08/08/1990)


L'art. 2624 cod. civ., ove considera reato (perseguibile d'ufficio) il comportamento dell'amministratore, che, agendo quale organo della società, conceda a se stesso un prestito, ovvero costituisca garanzia in favore del suo creditore personale, si traduce in un inderogabile divieto di porre in essere detti atti, i quali, pertanto, se stipulati, esprimono una volontà negoziale "contra legem", e sono conseguentemente affetti da nullità, ai sensi dell'art. 1418 primo comma cod. civ., restando irrilevante che l'altro contraente non sia destinatario di quel precetto.

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