Cass. civile, sez. I del 1990 numero 2400 (22/03/1990)


Con riguardo all'azione revocatoria ordinaria, che è proponibile anche a tutela di posizioni creditorie soggette a condizione od a termine, e che investe l'atto dispositivo compiuto dal debitore, al fine di conseguirne una declaratoria d'inefficacia nei confronti del creditore istante (ovvero, se esperita dal curatore contro l'atto dispositivo del fallito, nei confronti di tutti i creditori del fallito medesimo), lo "eventus damni" è ravvisabile non soltanto quando si determini la perdita, in tutto od in parte, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore, ma anche quando si verifichi maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito. Pertanto, nel caso di azione revocatoria contro la prestazione di garanzia fideiussoria, il suddetto requisito non resta escluso dalla circostanza che la fideiussione preveda una facoltà di recesso, o che l'obbligato principale non si sia ancora reso inadempiente, ed altresì prescinde da ogni valutazione circa la consistenza della situazione patrimoniale di detto garantito e la sua eventuale solvibilità (anche alla stregua della facoltà del creditore, nella solidarietà passiva, di chiedere l'integrale pagamento a ciascuno dei coobbligati).Per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario un credito liquido, certo ed esigibile. o che sia stato già accertato in sede giudiziaria, ma è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, come quella che il creditore garantito da fideiussore può vantare nei confronti del garante quando l'obbligato principale non si è ancora reso inadempiente.

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