Cass. civile, sez. I del 1990 numero 11601 (04/12/1990)


Ricorre l' ipotesi di inesistenza della deliberazione assembleare di una società quando manchi un elemento costitutivo della fattispecie procedimentale di formazione della deliberazione, tale da non consentire l' inizio o da provocare l' interruzione dell' iter legale necessario alla formazione di una deliberazione assembleare imputabile alla società. Tale inesistenza si realizza anche nella ipotesi di mancata verbalizzazione delle operazioni assembleari, che rende impossibile la individuazione di una deliberazione dei soci partecipanti all' assemblea, con la conseguenza che nel caso in cui la mancata verbalizzazione riguardi la riunione dell' assemblea in prima convocazione, anche se andata deserta, ne resta impedita la costituzione e formazione della relativa deliberazione della assemblea in seconda convocazione, avendo questa per presupposto inderogabile la riunione della stessa assemblea in prima convocazione (con un quorum insufficiente).

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