Cass. civile, sez. I del 1988 numero 4817 (03/08/1988)


L'azione concessa individualmente dall'art. 2395 c. c. ai soci o ai terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati come conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori di società per azioni, rientra nello schema della responsabilità aquiliana e presuppone che i danni stessi non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati ai soci o ai terzi come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori medesimi; essa trova perciò applicazione solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l'azione degli amministratori, a nulla rilevando che il socio o il terzo possano avere anche azione contro la società.

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