Cass. civile, sez. I del 1987 numero 136 (13/01/1987)


L' art.. 1341 cod. civ. si riferisce unicamente ai contratti conclusi mediante adesione a condizioni generali predisposte da uno dei contraenti ed accettate in blocco dalla controparte, senza che si sia svolta una trattativa; non riguarda, invece, i contratti in cui entrambe le parti, nell' esercizio della loro autonomia privata, abbiano liberamente deciso di rifarsi ad uno schema contrattuale predisposto o normalmente usato da un terzo, ritenendolo adatto alla composizione negoziale dei rispettivi interessi.

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