Cass. civile, sez. I del 1986 numero 6365 (30/10/1986)


L' obbligo del creditore cambiario di restituire il titolo al debitore che abbia provveduto al pagamento (al pari dell' obbligo del creditore in genere di rilasciare quietanza del ricevuto pagamento) non insorge automaticamente per effetto del pagamento medesimo, ma presuppone che tale restituzione venga richiesta dal debitore (richiesta necessaria anche quando la cambiale si trovi depositata presso la cancelleria del giudice davanti al quale il creditore abbia esperito l' azione causale). Ne discende che deve escludersi una responsabilità risarcitoria del creditore nei confronti del debitore adempiente, in relazione al pregiudizio derivante dalla perdita da parte del debitore stesso dell' azione cartolare di regresso per sopravvenuta prescrizione, qualora tale pregiudizio sia ricollegabile all' omessa o ritardata richiesta di quella restituzione.

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