Cass. civile, sez. I del 1986 numero 4648 (19/07/1986)


Con riguardo alla domanda del socio accomandante di una società in accomandita semplice, rivolta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle approvazioni di bilanci e dei rendiconti della società per non avere ricevuto comunicazione di tali atti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della società, non dei soci-amministratori, in considerazione della riferibilità dei loro atti di gestione, secondo i principi della rappresentanza organica, direttamente alla società medesima, quale centro d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive (ancorché priva della personalità giuridica).La facoltà d' intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa (e quindi anche per proporre domande contro l' attore, sempre che rientrino nella competenza del giudice adito e presentino un collegamento implicante l'opportunità di un simultaneo processo), deve essere riconosciuta indipendentemente dall' esistenza o meno, nel soggetto che ha instaurato il giudizio medesimo, della legitimatio ad causam, attenendo questa alle condizioni dell' azione e non ai presupposti processuali.

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