Cass. civile, sez. I del 1986 numero 1767 (15/03/1986)


Nel concorso di più obbligati alla prestazione alimentare, ai sensi dell' art. 441 cod. civ., il giudice non è tenuto a ripartire fra i coobbligati in eguale misura l' assegno valutato sufficiente, allo stretto necessario, per il sostentamento dell' alimentando, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione stessa, in proporzione della sua capacità economica, e sempreché tutti abbiano tale capacità economica, sia pur diversamente graduata. Viceversa, nell' ipotesi in cui tutti i coobbligati, eccetto uno, non siano in grado di sopportare l' onere "pro parte", l' obbligazione può essere posta in tutto o in parte a carico dell' unico obbligato economicamente capace.

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