Cass. civile, sez. I del 1986 numero 1766 (15/03/1986)


La sentenza del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per "riserva mentale" di uno dei nubendi, non manifestata all' altro, non è suscettibile di delibazione, in ragione del contrasto tra tale "riserva" ed i principi di ordine pubblico interno di tutela della buona fede e dell' affidamento incolpevole. Né può essere richiesta, al giudice della delibazione, la verifica di una eventuale compatibilità della sentenza stessa con l' ordine pubblico italiano, in relazione alla vis compulsiva che a tenore della sentenza ecclesiastica aveva determinato la prestazione del consenso simulato (manifestata intenzione di suicidio dell' altro nubendo ove non fossero seguite le nozze e minacce da parte del padre di quest' ultimo), poiché i limiti del giudizio di delibazione non consentono la ricerca e la sussunzione di una causa di nullità diversa da quella posta a base della decisione canonica.

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