Cass. civile, sez. I del 1985 numero 770 (05/02/1985)


Il concordato fallimentare, il quale incide sul debito del fallito con limitato riguardo al "quantum" della prestazione ed al tempo dell' adempimento, non implica novazione oggettiva del debito stesso, il quale, pertanto, persiste in base al titolo originario e con le stesse garanzie. Ne consegue che il creditore, rimasto insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, può avvalersi del suddetto titolo per intraprendere esecuzione forzata nei confronti del debitore.

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