Cass. civile, sez. I del 1985 numero 387 (26/01/1985)


Il disposto dell'art. 1664 II comma si riferisce a difficoltà di esecuzione sopravvenute derivanti da cause geologiche, idriche e simili, che rendano più gravosa la prestazione dell'appaltatore. La norma, anche se interpretata estensivamente, può comprendere al massimo le difficoltà di esecuzione dipendenti da cause naturali, ma non si applica certo a quelle provocate da sopravvenienze oggettive di tipo diverso sebbene produttive di effetti identici o simili, come il fatto del terzo ed il factum principis (nella fattispecie un'impresa di costruzioni chiedeva un equo compenso per il ritardo nell'esecuzione di una delle due opere appaltatele, con conseguente suo maggior onere per trasporto di materiali e maggior onere di gestione; il ritardo lamentato era dovuto al tardivo rilascio da parte dell'amministrazione ferroviaria statale dell'autorizzazione alla costruzione del cavalcavia ferroviario).

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