Cass. civile, sez. I del 1982 numero 6098 (15/11/1982)


Al coniuge, che agisca per far valere i propri diritti successori, spetta, in applicazione dei principi generali sull'onere della prova, di dimostrare la celebrazione del matrimonio, e non anche il fatto della mancanza di una separazione per colpa o con addebito, la dimostrazione della cui ricorrenza resta a carico di chi invochi la separazione medesima per sostenere la sopravvenuta caducazione o limitazione di detti diritti (ai sensi, dell'art. 585 c. c., rispettivamente, nel testo in vigore prima e dopo la riforma del diritto di famiglia).

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