Cass. civile, sez. I del 1982 numero 5274 (13/10/1982)


Perché in sede interpretativa si possa affermare che le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgano su quelle contenute in quest' ultimo (ancorché non cancellate) in quanto con esse incompatibili (art.. 1342 cod. civ.) è necessario accertare, attraverso un esame globale della convenzione a norma del criterio ermeneutico prescritto dall' art.. 1363 cod. civ., che tali clausole siano in irrimediabile contrasto con quelle predisposte e non adempiano alla funzione di integrare o specificare il contenuto negoziale astrattamente tipizzato.

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