Cass. civile, sez. I del 1980 numero 4851 (28/07/1980)


Nell' assicurazione contro gli infortuni a favore del terzo - cui si applica la disciplina dell' assicurazione sulla vita - la norma contenuta nell' ultimo comma dell' art. 1920 cod. civ., secondo cui il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell' assicurazione, va interpretata nel senso che il suo diritto all' indennità nasce in suo favore dal contratto, si che egli può rivolgersi direttamente al promittente (assicuratore) per ottenere la prestazione, non già nel senso che il diritto del terzo beneficiario sia del tutto svincolato dalle clausole e dalle pattuizioni contenute nel contratto di assicurazione: ne consegue che il diritto del terzo all' indennità si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui esso si fonda, ai sensi dell' art. 2952 cod. civ., e non già nel termine ordinario di dieci anni.

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