Cass. civile, sez. I del 1979 numero 348 (18/01/1979)


Il dolo dell' assicurato, il quale, con dichiarazioni inesatte o reticenti, rappresenti il rischio in modo difforme da quello effettivo, non richiede necessariamente l' impiego di veri e propri artifici o raggiri, essendo all' uopo sufficiente la coscienza e la volontà di dire il falso o di tacere il vero nel contesto di una dichiarazione che, in quanto idonea ad alterare la postulata coincidenza tra il rischio rappresentato e quello reale, impedisce all' assicuratore, se le circostanze dichiarate sono inesatte, di identificare la vera entità del rischio garantito, traendolo in tal modo in errore su un presupposto essenziale del consenso.

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