Cass. civile, sez. I del 1978 numero 6085 (19/12/1978)


In tema di società in accomandita semplice, l'art. 2320 primo comma cod. civ., il quale fa divieto al socio accomandante di ingerenza nella gestione della società, con riguardo sia agli atti di amministrazione interna, sia a quelli di amministrazione esterna, costitutivi di rapporti nei confronti dei terzi, e diretto alla tutela non dello interesse di detti terzi, o di quello dei soci accomandatari, ma dell'esigenza di ordine generale a che l'impresa collettiva su basi personali venga responsabilmente gestita secondo le caratteristiche del tipo societario prescelto. Ne consegue che le sanzioni fissate dalla citata norma, per il caso in cui il socio accomandante contravvenga al predetto divieto, vanno intese nel senso della completa equiparazione al socio accomandatario, in ordine alla responsabilità per le obbligazioni sociali, del socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione senza possibilità di alcuna distinzione fra debiti sorti prima e dopo tale ingerenza, ovvero dipendenti o meno da essa, con l'ulteriore conseguenza che quel socio accomandante e solidalmente ed illimitatamente responsabile per dette obbligazioni non soltanto nei rapporti con i terzi creditori, ma anche nei rapporti con i soci accomandatari, i quali, ove abbiano soddisfatto debiti della società, dopo l'escussione del patrimonio sociale, possono esercitare nei suoi confronti l'azione di regresso.

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