Cass. civile, sez. I del 1978 numero 2798 (05/06/1978)


In applicazione dei principi generali sull' oggetto del contratto, di cui agli artt 1346 e 1348 Cod. civ., deve ritenersi consentito un negozio di cessione di credito futuro, ove questo sia determinabile con riferimento ad uno specifico rapporto, e, quindi, anche un accordo che preveda una cessione futura da perfezionarsi con riferimento ad un credito determinato, quando esso venga ad esistenza.

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