Cass. civile, sez. I del 1978 numero 2593 (24/05/1978)


Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, il principio della prevalenza delle clausole aggiunte, manoscritte o dattiloscritte, rispetto a quelle stampate (art. 1342 Cod.civ.), postula l'incompatibilità delle une con le altre, e, pertanto, non opera qualora le medesime, interpretate secondo le ordinarie norme di ermeneutica, evidenzino un contenuto non contrastante e coordinabile.

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