Cass. civile, sez. I del 1976 numero 4448 (25/11/1976)


La responsabilità precontrattuale, ai sensi dell' art. 1337 Cod. civ., può essere ravvisata, nella fase antecedente al procedimento di formazione del contratto (proposta ed accettazione), e, cioè, in quella delle semplici trattative, solo in presenza di contatti fra le parti tali da provocare, per serietà e concludenza, un ragionevole affidamento nel perfezionarsi del negozio, sicché l' ingiustificata interruzione dei medesimi si presenti come comportamento contrario alla buona fede. La relativa indagine, risolvendosi in un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, si sottrae a sindacato in sede di legittimità, ove sorretta da congrua e corretta motivazione.

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