Cass. civile, sez. I del 1973 numero 676 (12/03/1973)


Ai sensi dell'art. 1268 cpv. cod.civ. il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento. Per osservanza di tale onere non è tuttavia necessario che il creditore proceda alla escussione (agendo in executivis) del delegato, prima di rivolgersi al delegante, essendo invece sufficiente che il creditore stesso richieda preventivamente al delegato l'adempimento dell'obbligazione. Qualora la detta richiesta risulti infruttuosa, il creditore-delegatario può rivolgersi senz'altro all'oroginario debitore delegante.Alle società a base personale non è conferita la personalità giuridica, ma è tuttavia riconosciuta l'autonomia patrimoniale, come emerge da numerose norme sulle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice (artt. 2266,2271,2282,2304,2305 e 2315 cod. civ.). La disposizione di cui all'art. 2271 cod. civ. secondo la quale non è ammessa compensazione tra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio, costituisce una conseguenza della separazione formale ed effettiva - a causa della predetta autonomia patrimoniale - del patrimonio sociale (e delle relative obbligazioni esterne) dal patrimonio dei singoli soci.

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