Cass. civile, sez. I del 1963 numero 1692 (22/06/1963)


La cessione di azioni o di quote sociali costituisce tra le parti un contratto perfetto ad efficacia reale od obbligatoria e non un contratto preliminare. Pertanto l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci e l'adempimento delle formalità relative costituiscono atti di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti col contratto e non la stipulazione di un nuovo distinto negozio. Di regola nelle società in accomandita semplice il trasferimento della quota dell' accomandatario esige l'unanimità dei consensi degli altri soci. Peraltro lo statuto sociale ben può prevedere una diversa regolamentazione prescindendo del tutto dal consenso degli altri soci ovvero subordinando la validità della cessione della quota alla sola approvazione della maggioranza od al solo consenso degli altri accomandatari.

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