Cass. civile, sez. VI-T del 2018 numero 313 (09/01/2018)




In tema di imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, nell'attribuire rilievo alla causa reale del negozio e all'effettivo interesse perseguito dalle parti, non pone una norma antielusiva in senso stretto, come quella di cui all'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, bensì una norma interpretativa, sicché l'emissione dell'avviso di liquidazione non soggiace all'obbligo di contraddittorio preventivo di cui all'art. 12 della l. n. 21/2000. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'illegittimità, in quanto non preceduto dal contraddittorio con i contribuenti, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emanato sulla base della riqualificazione di un contratto di compravendita di un immobile da abbattere e ricostruire come contratto di compravendita di terreno edificabile).

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