Cass. civile, sez. VI-T del 2015 numero 24963 (10/12/2015)




L'art. 2 del D.L. n. 12/1985 richiede, ai fini della fruizione dei benefici c.d. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che l'acquirente vi trasferisca la residenza, rilevante per il godimento dell'agevolazione, entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Tale trasferimento, presupposto del beneficio in parola e provvisoriamente accordato, costituisce un obbligo del contribuente verso il fisco, dovendosi tuttavia tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento. Di talché, il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non implica la decadenza dall'agevolazione, allorché tale evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto.

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