Cass. civile, sez. V del 2018 numero 5726 (09/03/2018)




Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di azienda possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l'aliquota del 19 per cento. Qualora le plusvalenze di cui ai commi I e III siano realizzate dalle società di cui all'art. 5 del testo di legge sopra citato l'imposta sostitutiva è dovuta dalle società stesse, che esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi indicata nel comma II e provvedono alla liquidazione ed al versamento.

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