Cass. civile, sez. Unite del 2009 numero 23825 (11/11/2009)


Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, è necessaria, in riferimento agli immobili costruiti anteriormente al 1^ settembre 1967, una dichiarazione, predisposta nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante tale circostanza. Tale dichiarazione può avvenire per opera del promittente alienante ovvero anche del promissario acquirente e può essere prodotta per la prima volta nel giudizio d'appello, dovendo essere valutata dal giudice prima dell'emissione della sentenza che tenga luogo del contratto non concluso. La legittimità della sollevata eccezione, da parte del promissario acquirente, di inadempimento o di inesatto adempimento del contratto preliminare costituisce un'indagine riservata all'apprezzamento del giudice di merito, censurabile, di fronte al giudice della legittimità, solo in caso di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione oppure in ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme giuridiche. Nell'ambito del giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, nel caso in cui il promittente alienante, resosi inadempiente, si rifiuti di produrre i documenti attestanti la regolarità urbanistica dell'immobile ovvero di rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 40 l. n. 47/1985, deve essere consentito al promissario acquirente di provvedere a tale produzione o di rendere detta dichiarazione al fine di ottenere la sentenza ex art. 2932 c. c., dovendo prevalere la tutela di quest'ultimo a fronte di un inesistente concreto interesse pubblico di lotta all'abusivismo, sussistendo di fatto la regolarità urbanistica dell'immobile oggetto del preliminare di compravendita.

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