Cass. civile, sez. Unite del 2001 numero 13533 (30/10/2001)


In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento ovvero per l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto ed il termine di scadenza dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile, a ruoli invertiti, al caso in cui il debitore convenuto si avvalga della eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod.civ., in quanto in tale ipotesi il debitore si limiterà ad allegare l'altrui adempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non intervenuta scadenza dell'obbligazione. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), il creditore istante è tenuto solo ad allegare tale inesattezza, gravando anche in tal caso sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

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