Cass. civile, sez. Unite del 1996 numero 10615 (28/11/1996)


Le azioni reali contro terzi, a difesa dei diritti dei condomini sulle parti comuni di un edificio, quali quelle volte a denunciare la violazione delle distanze legali tra costruzioni, essendo dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità e al contenuto dei diritti medesimi, non rientrano tra gli atti meramente conservativi e possono, quindi, promuoversi dall’amministratore del condominio solo se autorizzato dall’assemblea a norma dell’art. 1131, comma I, cod.civ.).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. Unite del 1996 numero 10615 (28/11/1996)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti