Cass. civile, sez. Unite del 1996 numero 1025 (10/02/1996)


In tema di azione d' indebito arricchimento nei confronti della P.A., il riconoscimento, da parte di enti pubblici, dell' utilità di una prestazione professionale (nella specie, redazione di un progetto di massima, da parte di un ingegnere e di un architetto per la realizzazione di una strada), si realizza con la mera utilizzazione della stessa, indipendentemente dal fatto che i fini, al cui perseguimento la prestazione era diretta, siano stati realizzati da un ente diverso da quello al quale il progetto era destinato (nell' ipotesi, dall' A.N.A.S., anziché dalla Provincia e dalla Comunità montana, che avevano affidato l' incarico di progettazione), in quanto il vantaggio goduto dall' arricchito non deve avere necessariamente un contenuto di diretto incremento patrimoniale, ma può consistere in qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dalla P.A., e, quindi, anche in un semplice risparmio di spesa (ravvisabile, nella circostanza, nel mancato esborso per procurarsi altro progetto idoneo a convincere l' A.N.A.S. ad assumere il peso dell' esecuzione dell' opera viaria).

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