Cass. civile, sez. Unite del 1993 numero 499 (15/01/1993)


Quando lo spedizioniere doganale, nell'eseguire le operazioni in dogana per conto del proprietario della merce, ancorché in forza di subdelega ricevuta dal mandatario di quest'ultimo, si avvalga della facoltà di differire il pagamento dei tributi doganali, ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, stipulando all'uopo con società di assicurazioni una polizza fideiussoria, sostitutiva della cauzione ed identificante l'obbligazione garantita nel debito inerente a detti tributi, a tale società, che per il suddetto titolo sia stata escussa dall'Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuto diritto di surrogazione e regresso (artt. 1949 - 1951 cod. civ.) nei confronti del proprietario-importatore, il quale, nonostante il ricorso all'attività dello spedizioniere (che assume la veste di condebitore in solido), è soggetto passivo del rapporto tributario, e quindi dell'obbligazione garantita, mentre non rileva che i diritti doganali siano rimasti insoddisfatti a causa di comportamento illecito dello spedizioniere, il quale non abbia provveduto a versare alla Dogana le somme ricevute dall'importatore, giacché la circostanza interferisce non sul debito d'imposta o sulla fideiussione, ma nel rapporto interno fra spedizioniere ed importatore medesimi.

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