Cass. civile, sez. Unite del 1988 numero 5636 (17/10/1988)


L'atto costitutivo della partecipazione di una società per azioni ad una società in accomandita semplice, in qualità di socio accomandante, é nullo, per violazione di norme imperative, atteso che l'investimento di porzione del patrimonio della società di capitali in quella partecipazione si pone in conflitto con inderogabili regole che presiedono, per tutela dei soci e dei creditori, all'amministrazione ed alla formazione del bilancio di società di capitali, con particolare riguardo alle regole attinenti alla responsabilità degli amministratori ed al controllo sul loro operato, nonché‚ alle esigenze di chiarezza e precisione del bilancio.La partecipazione di una società per azioni in qualità di accomandante ad una società in accomandita semplice è nulla, perché comporta la violazione di norme inderogabili concernenti l'amministrazione ed i bilanci della società per azioni.

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