Cass. civile, sez. Unite del 1985 numero 5812 (23/11/1985)
In difetto del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, una fondazione non è qualificabile come ente pubblico (non economico), anziché come ente privato, per il solo fatto che persegua finalità non di lucro e che sia soggetta a controlli e ingerenza dell'autorità governativa, trattandosi di caratteristiche proprie anche delle fondazioni di diritto privato, né per la circostanza che operi nel settore del ricovero e della cura degli infermi, essendo tale attività espletabile anche da Istituti privati (Art. 42 della L. 23 dicembre 1978 n. 833).