Cass. civile, sez. Unite del 1960 numero 3214 (09/12/1960)


A norma dell'art. 4 della legge 20-3-1865, all. E, la disciplina contenuta nell'art. 2932 c.c. (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto), non é applicabile nei confronti della pubblica ammistrazione.Di conseguenza, in nessun caso un contratto preliminare é suscettibile di esecuzione in forma specifica, ove la pubblica amministrazione non intenda piú prestare il consenso successivo, e il giudice ordinario non può, senza esorbitare dalla sfera della propria giurisdizione, sostituirsi all’autorità amministrativa, emettendo una sentenza che a norma del citato art. 2932, produca gli effetti del contratto che la pubblica amministrazione, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, non ha voluto concludere.

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