Cass. civile, sez. Lavoro del 2013 numero 22732 (04/10/2013)




L'impresa familiare coltivatrice è una specie del più ampio genus dell'impresa familiare disciplinata dall'art. 230-bis c.c. Alla prima sono quindi applicabili i principi relativi alla seconda in quanto compatibili; essa si configura come un organismo collettivo formato dai familiari dei consorziati, il cui fine è l'esercizio in comune dell'impresa agricola. Pertanto, dovendo trovare applicazione alla impresa familiare coltivatrice le norme in materia di società semplice la domanda di liquidazione degli utili, se e in quanto esistenti e non percepiti, va rivolta alla impresa e non contro il suo titolare o i suoi eredi escludendosi, quindi, che potesse essere considerato un credito nei confronti della massa ereditaria del titolare defunto. La domanda di pagamento degli utili sarebbe stata ammissibile se provata la esistenza di usi diversi rispetto alla menzionata disciplina generale e, comunque, andava rivolta verso l'organismo associativo e non certo verso gli eredi di uno dei partecipi della comunione. Per questo, è legittima l'applicazione della norma dell'art. 2284 c.c., dunque, l'impresa familiare coltivatrice continua e la quota del familiare consorziato defunto confluisce nell'asse ereditario dello stesso, al valore che aveva al momento dell'apertura della successione (sempre che gli altri partecipi dell'impresa non intendano sciogliere l'impresa o proseguirla con gli altri eredi). La natura collettiva dell'impresa comporta, altresì, che obbligati in relazione al credito per gli utili spettante a ciascuno dei familiari che abbia prestato la propria attività lavorativa nella famiglia sono l'impresa familiare e gli altri familiari consorziati e di tale obbligazione essi ne rispondono con i beni comuni. E' contro costoro, dunque, che va rivolta la domanda intesa alla liquidazione della quota di partecipazione agli utili dell'impresa familiare coltivatrice in proporzione alla quantità e qualità del lavoro in essa prestato e non nei confronti degli eredi del capofamiglia defunto.

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